Reclami
Il contraente e l’assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare per iscritto i reclami a 2T Partecipazioni S.r.l. a mezzo
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Pec all’indirizzo:
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Posta ordinaria all’indirizzo:Piazza Sacro Cuore, 31 – 35031 Abano Terme (Padova) – Italia
Indicando:
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nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
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individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
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breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo e numero di polizza oggetto del reclamo;
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documenti utili a supporto del reclamo.
2T Partecipazioni S.r.l. provvederà quindi a rispondere al reclamo entro 45 giorni dalla data di ricezione dello stesso con le medesime modalità utilizzate dal reclamante per il suo invio.
Resta comunque salva la possibilità per il contraente e l’assicurato, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario entro il termine di 45 giorni, di rivolgersi all’IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, compilando l’apposito modulo reso disponibile dall’Autorità sul sito internet www.ivass.it.
Qualora Il Cliente non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario entro il termine di 45 giorni, ha la facoltà di rivolgersi all’IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, compilando l’apposito modulo reso disponibile dall’Autorità sul sito internet www.ivass.it, (punto 1 Scaricabile anche qui) integrando le informazioni con la copia del reclamo presentato all’intermediario assicurativo e dell’eventuale riscontro ricevuto.
È prevista inoltre la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione c/o CONSAP S.p.A. – Via Yser, 14 – 00198 Roma.
Per informazioni consultare il sito: www.consap.it, per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di intermediazione, il quale non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la suddetta polizza di assicurazione.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente ossia quello del Paese in cui ha sede l’Impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: FIN-NET) attivando la procedura FIN-NET oppure direttamente all’IVASS, che provvederà esso stesso all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
Il reclamante, in alternativa alle sopra illustrate modalità, prima di ricorrere all’Autorità giudiziaria, ha facoltà di ricorrere, ove applicabile, ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie con le modalità di seguito indicate:
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La Conciliazione Paritetica, prevista a seguito del Regolamento di Conciliazione del 19/3/2012 stipulato dall’Ania con le Associazioni dei Consumatori, è una procedura che il danneggiato ha la facoltà di attivare per le controversie inerenti alla gestione dei sinistri del ramo RC Auto, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro. L’accesso potrà essere effettuato per il tramite di una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando apposita richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it ovvero www.ania.it.
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La Negoziazione Assistita, prevista dal D.L. 132/2014, è una procedura prevista per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli (rca) e natanti (rc natanti) la cui richiesta non sia superiore a €50.000. Tale procedura può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
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La Mediazione, (ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 e convertito nella Legge n.98 del 09 agosto 2013), è una procedura finalizzata alla conciliazione delle controversie civili, può essere avviata per tutti i contratti assicurativi, come previsto dalla normativa vigente, presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
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L’Arbitrato – disciplinato ai sensi dell’articolo 806 e seguenti del codice di procedura civile – può essere attivato, ove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per la risoluzione di controversie in merito alla quantificazione del danno, demandando la decisione ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo circa la nomina, dal Presidente del Tribunale competente.
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L’Arbitro Assicurativo, previsto dal Decreto 6 novembre 2024, n. 215, del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione online del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile per risolvere in modo semplice, rapido ed economico le controversie tra i consumatori e le imprese e/o gli intermediari assicurativi. (punto 2 Scarica qui la guida)
Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.